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CN del 1994 assicurazione ridotta? Esente bollo?

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AH-64
view post Posted on 3/9/2014, 01:36 by: AH-64




....ho recuperato alcuni articoli in argomento "bollo".



TRATTO DAL SITO "RIVS"

L’art. 63 della legge 342/2000 regola la concessione dei benefici fiscali per i veicoli storici ultratrentennali, con particolare riferimento alla tassa di possesso (bollo auto) e all’imposta provinciale di trascrizione (passaggio di proprietà).
Tali benefici sono estesi anche agli autoveicoli e ai motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico o collezionistico, che sono individuati, con propria determinazione, dall’ ASI e dall’FMI. Tale determinazione corrisponde per l’FMI ad una lista di motoveicoli comunicata annualmente alle regioni. Di contro ASI fornisce una definizione delle caratteristiche tecniche che un veicolo deve possedere (attualmente corrispondenti a quelle indicate dal D.M. 19/12/2009 per il rilascio del “Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica”). Tale determinazione non è però immediatamente chiara ed applicabile per le amministrazioni, che nella maggior parte dei casi richiedono quindi l’attestato di datazione e storicità rilasciato dalla stessa ASI.
La conseguenza di tale atteggiamento è che la concessione dei benefici fiscali per i veicoli ultraventennali è vincolata al rilascio di un certificato da parte dell’ASI (a fronte del quale il contribuente deve effettuare il versamento di una quota associativa). La legge non ha però demandato a tale associazione il compito di certificare i veicoli, ma quello di individuarli mediante una determinazione aggiornata annualmente, come ribadito in più circostanze dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate. Per questo è possibile, per il contribuente, dimostrare il possesso di quei requisiti mediante una procedura alternativa al rilascio dell’attestato di datazione e storicità dell’ASI.

TRATTO DAL SITO "IL CITTADINO ONLINE"

Per molti automobilisti che possiedono autovetture più o meno vecchie e non riescono a liberarsene (o semplicemente non vogliono), si pone sempre il dilemma del pagamento della relativa tassa di possesso: il cosiddetto bollo auto. Sono in tanti a non sapere invece che - qualora la macchina abbia almeno vent’anni di “vita” - esiste la possibilità o, addirittura, di non pagare tale tassa - se l’auto non viene più fatta circolare - ovvero di usufruire di una tassazione ridotta per tutte quelle auto “d’epoca” che si continua a mettere su strada.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in questa giungla di circolari, norme nazionali e comunitarie.

Le auto e le moto con almeno 30 anni

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti . Inoltre, il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Nel caso in cui il contribuente sia in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida. La tassa annuale è pari a:
per i motoveicoli
- € 10,33 su tutto il territorio nazionale
- € 11,36 solo per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo
per gli autoveicoli
- € 25,82 su tutto il territorio nazionale
- € 28,40solo per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo

Le auto e le moto storiche fra i 20 e 30 anni

I benefici indicati precedentemente per le auto "anziane", si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Anche in questo caso, il pagamento può effettuarsi senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
 
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7 replies since 24/2/2014, 09:27   1189 views
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